Sanzioni per i Revisori

Sanzioni inasprite per i revisori. – Una circolare di Confindustria ricorda le novità normative.
La circolare n. 19299\2010 di Confindustria ha ricordato le linee guida e le novità normative relative alle responsabilità patrimoniali, amministrative e penali introdotte dal Dlgs n. 39\2010 (attuativo della Direttiva comunitaria n. 43\2006):
– la responsabilità civile dei revisori contabili sussiste indipendentemente dal tipo di società nelle quali essi operano (quotate o non quotate);
– sussiste il principio della responsabilità in solido dei revisori (o delle società di revisione) e degli amministratori delle società per danni derivanti dagli inadempimenti sia nei confronti dei soci che dei terzi interessati;
– la responsabilità nei rapporti interni tra i debitori in solido, inoltre, si applica proporzionalmente al danno cagionato;
– il termine di prescrizione per esperire l’azione risarcitoria è di 5 anni e decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato;
– il Ministero dell’Economia è competente in materia di vigilanza sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione che non hanno incarichi presso enti di pubblico interesse;
– la vigilanza sugli enti di pubblico interesse, invece, spetta alla Consob;
– il Dlgs n. 39\2010 ha inasprito le sanzioni pecuniarie fino a 150 mila euro;
– la normativa definisce 5 tipologie di reati legati all’attività di revisione: falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, corruzione, impedito controllo, compensi illegali, illecito nei rapporti patrimoniali con la società che conferisce l’incarico di revisione.

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