Ritenuta 10%

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le
tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Il suddetto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 e identificato dal n. 94288, stabilisce che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:
1 – spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
2 -spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Può accadere che per le somme oggetto di bonifico sia già prevista una ritenuta alla fonte (come accade per i condomini che operano la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere e servizi).
A tale proposito, l’Agenzia ha chiarito che si debba applicare soltanto la Ritenuta d’acconto del 10% di cui al citato articolo 25.
Il fine, infatti, è quello di evitare che le imprese e i professionisti che eseguono gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subiscano più volte, sullo stesso corrispettivo, il prelievo alla fonte.

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