Visto conformità

L’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. In alternativa, è previsto che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex articolo 2409-bis del codice civile che devono così attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Avvocati e revisori contabili non possono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione Iva, necessario per la compensazione dei crediti superiori a 15 mila euro. Ciò è quanto affermato dal sottosegretario all’economia.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Non ci sono ancora commenti ... Sei il primo a lasciarne uno!